Le rendite vitalizie e come vengono finanziate
Le rendite sono pagamenti periodici che forniscono un reddito regolare senza lavorare. La maggior parte degli Svizzeri riceve una rendita di vecchiaia dopo il pensionamento. Le rendite del sistema pensionistico svizzero sono finanziate dai contributi della popolazione che lavora. Chi percepisce un determinato reddito minimo da un’attività lucrativa è tenuto a versarne una parte alla previdenza obbligatoria del primo pilastro (AVS/AI) e del secondo pilastro (previdenza professionale).
Come viene calcolata la rendita AVS/AI?
Le rendite AVS/AI sono versate direttamente come quota dei contributi delle persone che lavorano a quelle in pensione. Di norma, datori di lavoro e dipendenti versano ciascuno il 4,2 per cento del salario come contributo AVS/AI, ovvero l’8,4 per cento insieme. Per i redditi da lavoro indipendente la percentuale è leggermente inferiore. Il contributo minimo per persona e anno è di CHF 395 (tutti i dati del 2019). Hanno diritto a una rendita AVS/AI tutte le persone che possono contare pagamenti di contributi o accrediti per compiti educativi o assistenziali di almeno un anno. Se una persona soddisfa il periodo di contributo completo, riceve una rendita completa. Se mancano anni di contribuzione, viene effettuata una diminuzione in modo che venga pagata solo una rendita parziale.
Quando si ha diritto all’avere di vecchiaia della previdenza professionale?
Durante il vostro impiego risparmiate nella previdenza professionale il vostro avere di vecchiaia (noto anche come capitale di vecchiaia) presso le casse pensioni del rispettivo datore di lavoro. Quando si lascia la cassa pensioni è possibile «portare con sé» questo avere di vecchiaia come avere di libero passaggio o, in circostanze molto specifiche, ritirarlo anticipatamente. Di norma, l’avere, interessi compresi (tasso d’interesse minimo: 1 percento), viene versato al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento (donne: 64, uomini: 65) come rendita di vecchiaia in base all’aliquota di conversione legale (6,8 percento). Ciò significa che ricevete ogni anno il 6,8 percento del capitale di vecchiaia accumulato, che verrà pagato con interessi e interessi composti dal momento in cui sorge il diritto.
Evitate lacune previdenziali
Le persone con cosiddette lacune previdenziali hanno la possibilità di «riscattarsi» effettuando versamenti successivi, volontari e fiscalmente deducibili, alla cassa pensione. Ciò ha lo scopo di creare uguaglianza nel secondo pilastro, da un lato, e un incentivo per una pianificazione previdenziale attiva, dall’altro. C’è una lacuna previdenziale se c’è una differenza significativa (> 20–25%) tra il reddito corrente e la somma delle rendite di vecchiaia previste. Ciò può essere dovuto, ad esempio, alla mancanza di anni contributivi, in particolare nel caso di lavoratori indipendenti non affiliati a una cassa pensione o di dipendenti provenienti dall’estero. Anche un reddito superiore alla media, un divorzio o un pensionamento anticipato possono essere motivi di lacune previdenziali se non avete stipulato un’assicurazione sovraobbligatoria presso la vostra cassa pensione o non avete provveduto a una previdenza privata.
La previdenza sovraobbligatoria è la parte del secondo pilastro che va oltre i requisiti minimi di legge e che le casse pensioni e gli istituti di previdenza possono offrire. Nel fare ciò non sono vincolati all’interesse minimo e all’aliquota di conversione. Nel regime sovraobbligatorio, ad esempio, possono essere assicurate le parti del reddito che vengono guadagnate prima dell’età minima legale di 24 anni o quelle che superano l’importo massimo del salario coordinato (salario assicurato massimo CHF 85‘320.– deduzione di coordinamento CHF 24‘885.– = CHF 60‘435.–). Chi ha un’assicurazione sovraobbligatoria presso la cassa pensione risparmia più avere di vecchiaia nel secondo pilastro e può quindi aspettarsi una rendita più alta dopo il pensionamento. A seconda dei requisiti del regolamento della casa pensione, potete utilizzare l’avere sovraobbligatorio anche per finanziare prestazioni supplementari come una rendita per conviventi in caso di decesso o un supplementare capitale garantito in caso di decesso (pagamento una tantum).
Rendita vedovile dell’AVS e della previdenza professionale
L’intera rendita di vecchiaia o d’invalidità è composta da una parte proveniente dall’AVS/AI e da una parte proveniente dalla previdenza professionale. Serve come base per il calcolo di altri diritti a rendite legali, vale a dire la rendita per coniugi (rendita vedovile), indennità unica per coniugi, rendita per i figli e rendita per orfani.
A quanto ammonta la rendita AVS?
La rendita di vecchiaia AVS/AI minima per una persona è di CHF 1’185.–. La rendita massima è il doppio (CHF 2370.– ). Una coppia di coniugi conviventi riceve assieme un massimo di una volta e mezza la rendita massima, ossia CHF 3‘555.–.
In quali circostanze percepite una rendita vedovile in Svizzera?
I requisiti per ricevere una rendita vedovile in caso di decesso del partner sono i seguenti: Le vedove hanno diritto alla pensione se hanno figli minori o se hanno compiuto 45 anni e sono state sposate per almeno cinque anni. Per molto tempo i vedovi sono stati svantaggiati rispetto alle vedove. Pertanto, ricevevano una rendita solo finché erano tenuti a pagare gli alimenti per i figli minori. La situazione è cambiata a partire dall’11 ottobre 2022. I vedovi che hanno figli minorenni alla data dell’11 ottobre 2022 ricevono una pensione a vita come le vedove. Il diritto alla pensione di vedovo o di vedova in Svizzera si estingue al momento del matrimonio o alla morte del beneficiario della pensione. In determinate circostanze, anche persone divorziate possono beneficiare di una rendita vedovile.
Le persone vedove che hanno diritto a una rendita AVS/AI ricevono un supplemento del 20% sulla rendita di vecchiaia alla quale hanno diritto da sole dopo il decesso del coniuge. Se non hanno una pensione propria, hanno diritto a una rendita vedovile che corrisponde all’80% del reddito medio annuo determinante.
A questa rendita si aggiungono i versamenti delle istituzioni di previdenza professionale. Da queste i vedovi e le vedove percepiscono, a determinate condizioni, una rendita pari al 60% dell’intero diritto alla rendita di vecchiaia o d’invalidità del defunto. Con un’aliquota di conversione legale del 6,8 percento (vedi sopra) ciò significa che la rendita vedovile annua completa corrisponde al 4,08 percento dell’avere di vecchiaia del partner deceduto.
Viene pagata se il coniuge superstite o il partner registrato deve mantenere almeno un figlio o ha più di 45 anni e il matrimonio o l’unione è durata almeno cinque anni. Se i requisiti non sono soddisfatti, si ha diritto a una prestazione in capitale pari a tre rendite annuali.
Poiché le rendite per superstiti sono calcolate come una frazione dell’intero diritto alla rendita, le vedove e i vedovi hanno a disposizione, in base ai requisiti minimi previsti dalla legge, meno denaro rispetto a prima del decesso del coniuge. Per questo ha senso ed è consigliabile adottare altre misure a tutela dei parenti più stretti oltre alla suddetta assicurazione sovraobbligatoria.
Ulteriori misure previdenziali per i superstiti
Ciò si riferisce principalmente alla previdenza privata nell’ambito del terzo pilastro e al favoreggiamento del coniuge nel testamento.
È possibile adottare misure previdenziali volontarie sotto forma, ad esempio, di un’assicurazione sulla vita, per la quale esistono innumerevoli offerte e opzioni di realizzazione. Tra le altre cose è conveniente l’assicurazione di rischio sulla vita (detta anche semplicemente assicurazione in caso di decesso). Il suo scopo è quello di garantire ai familiari una sicurezza finanziaria nel caso in cui la persona assicurata muoia durante il periodo di assicurazione e i diritti o i beni rimanenti non siano sufficienti a mantenere il loro tenore di vita. Viene spesso scelta anche l’opzione di combinare l’assicurazione in caso di decesso con l’assicurazione di risparmio (assicurazione sulla vita mista). Se l’assicurato sopravvive alla scadenza della polizza, il capitale risparmiato viene erogato al beneficiario sotto forma di pagamento una tantum o di rendite periodiche, a seconda del contratto. Se non sopravvive, i parenti hanno diritto alla prestazione assicurativa destinata al caso di morte. Esiste anche la possibilità di stipulare un contratto di rendita vitalizia su due vite per una copertura congiunta (cfr. art. 516 ss. CO). In questo caso viene effettuato il pagamento della rendita vitalizia fino alla morte di entrambi i coniugi.
Anche i testamenti, i contratti di matrimonio o i contratti di successione offrono numerose opzioni per favorire l’altro in caso di morte: Ciò può comportare l’assegnazione di una quota maggiore proposta nella liquidazione dei beni o della quota liberamente disponibile dell’eredità, oppure la concessione di un usufrutto o di un diritto di abitazione, per citare solo alcuni esempi. In ogni caso, dovreste rivedere regolarmente la vostra situazione patrimoniale e assicurativa e, idealmente, rivolgervi a un esperto indipendente ogni paio d’anni o dopo eventi importanti per assicurarvi che voi e i vostri cari abbiate preso provvedimenti adeguati.
Grazie a un sistema pensionistico ben funzionante, le persone in Svizzera possono generalmente contare su una rendita di vecchiaia sicura e sufficiente. Chi ha fatto versamenti all’AVS/AI e alla previdenza professionale durante la propria vita lavorativa riceve una rendita ricorrente dopo il pensionamento o in caso di invalidità. In caso di decesso di una persona assicurata, anche la vedova o il vedovo ha diritto a prestazioni pensionistiche dall’avere dell’assicurato. Tuttavia, queste sono inferiori alla somma dei due redditi (il che è anche giustificato, poiché il costo della vita da soli è inferiore rispetto a quello di coppia). Per non perdere troppa qualità di vita, bisognerebbe assolutamente prendere ulteriori misure previdenziali private. La migliore protezione è offerta da varie assicurazioni sulla vita, da rendite vitalizie o piani di risparmio oltre che dalle clausole di favoreggiamento nel testamento, nella convenzione matrimoniale e nel contratto successorio.
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Link esterni
- Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10)
- Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2, RS 831.441.1)
- Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP, RS 831.40)
- Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS 220)