In linea di principio, l’ammontare del denaro o il valore del beneficio non è rilevante per determinare se un beneficio è una donazione o meno. Una donazione ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) è una devozione tra vivi con la quale qualcuno arricchisce un’altra persona con i propri beni senza una contropartita. Tuttavia, l’adempimento di un obbligo morale non è considerato una donazione. Ad esempio, se qualcuno sostiene i propri genitori o figli adulti che si trovano in difficoltà finanziarie effettuando trasferimenti periodici, ciò può costituire l’adempimento di obblighi legali o morali. Questo non conta come dono. Inoltre, le donazioni occasionali ordinarie sono spesso trattate in modo diverso dalle “donazioni più grandi”. La definizione di cosa dipende dall’occasione e dalle circostanze finanziarie del singolo caso. Come regola generale, si può ipotizzare un limite di circa 3000-5000 franchi svizzeri.
Le prestazioni complementari non sono doni in senso giuridico, ma prestazioni sociali. Le prestazioni complementari all’AVS e all’AI aiutano quando le pensioni e il reddito non coprono il minimo vitale. Chiunque si trovi in questa situazione ha diritto per legge a prestazioni complementari. Sono pagati dai Cantoni e consistono in prestazioni annuali, che vengono erogate mensilmente, e in risarcimenti per spese di malattia e invalidità. In alcuni casi, i beneficiari di prestazioni complementari possono essere obbligati a rimborsarle.
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