Rinuncia d’eredità da parte dei genitori a favore dei figli comuni
I coniugi hanno un rapporto speciale l’uno con l’altro. Anche se non sono imparentati tramite discendenza, formano comunque una famiglia. Questo rapporto speciale si basa sul diritto matrimoniale che comprende anche il diritto riguardante il regime dei beni fra i coniugi. In caso di morte di un coniuge, il regime dei beni viene sciolto mediante cosiddetta liquidazione del regime dei beni. Nella maggior parte dei casi, lo scioglimento del regime dei beni è associato a un accumulo di beni per il coniuge superstite. A seconda che i coniugi siano soggetti al regime della partecipazione agli acquisti prevista per legge o che abbiano effettuato aggiustamenti individuali attraverso una convenzione matrimoniale, maturano importi diversi di beni.
In particolare, il coniuge superstite può chiedere già in sede di liquidazione del regime dei beni che gli venga assegnata la proprietà o un diritto di usufrutto o di abitazione sull’economia domestica e sulle suppellettili domestiche precedentemente occupate congiuntamente. Questo avviene prima della devoluzione dell’eredità vera e propria e solo se non è escluso in una convenzione matrimoniale. L’obiettivo è quello di consentire al superstite di continuare a vivere nel modo in cui è stato abituato finora, tenendo conto dei suoi diritti in base al diritto matrimoniale.
In alternativa, i coniugi possono anche assegnarsi reciprocamente la proprietà dell’abitazione e delle suppellettili domestiche in un contratto successorio mediante un istituzione d’erede o un legato. Tuttavia, questo non ha nulla a che vedere con la rinuncia d’eredità.
Rinunciare alle pretese ereditarie reciproche
I coniugi possono anche rinunciare alle reciproche pretese ereditarie a favore dei figli comuni in un contratto successorio. Si tratta di mantenere il tenore di vita del vedovo o della vedova, tenendo conto della situazione patrimoniale e di altre disposizioni. Ciò è particolarmente importante a causa delle porzioni legittime che possono essere eliminate in modo vincolante solo a condizioni speciali o con il consenso del rinunciante. In caso contrario, vi è fino alla fine un’incertezza latente che qualcuno (in questo caso: il coniuge superstite) durante la devoluzione dell’eredità possa contestare la privazione della porzione legittima con l’azione di riduzione. Questa procedura richiede tempo e denaro. Inoltre, può potenzialmente innescare o alimentare conflitti familiari tra gli eredi. È quindi nell’interesse di tutte le parti colmare tali lacune prima ancora che si manifestino e causino danni.
È proprio questo rischio che viene eliminato dalla rinuncia contrattuale d’eredità. Garantisce che i figli ricevano in anticipo, alla morte del primo genitore, con certezza giuridica, maggiori devoluzioni dalla sua eredità. Di solito possono utilizzarle meglio in giovane età che dopo la morte del secondo genitore, quando possono già contare su un maggior numero di beni che si sono guadagnati da soli. Il coniuge superstite che ha validamente rinunciato all’eredità, compresa la porzione legittima, è escluso dalla cerchia degli eredi e non è incluso nella devoluzione dell’eredità. In questo caso, non ha più alcun diritto di partecipazione.
Tuttavia, è possibile anche una rinuncia condizionata o parziale d’eredità, in modo che, in determinate circostanze, non tutte le pretese siano definitivamente perse. Se i coniugi nominano nel contratto successorio i figli comuni come unici eredi, è sempre possibile che questi non vogliano accettare l’eredità, non possano o non dovrebbero per vari motivi. È il caso, ad esempio, di chi è sovraindebitato o incapace di agire. Se tale condizione è prevista o se le persone nominate in sostituzione dei rinunciatari non acquistano l’eredità, la rinuncia si considera nulla. In questo caso il diritto all’eredità del coniuge superstite, il quale aveva effettivamente rinunciato in modo vincolante, rivive.
Rinuncia d’eredità da parte dei figli a favore dei genitori
Al contrario, però, può anche essere sensato che i figli rinuncino alla loro quota di eredità: se concordano con i genitori in un contratto successorio che rinunceranno alla loro eredità a favore dell’altro in caso di morte di uno dei due, possono semplificare notevolmente la devoluzione dell’eredità. Infatti se il coniuge superstite viene nominato unico erede mediante la rinuncia alle porzioni legittime dei figli, non si applica l’intera procedura di divisione ereditaria. Il 100% del lascito rimane al coniuge superstite, che non deve dividerlo con nessuno. Pertanto, la formazione di lotti, la stipula di un contratto di divisione ereditaria o la vendita di beni ereditari non sono necessari per il momento. «Tutto rimane come prima», cioè semplicemente presso il coniuge superstite dell’unione coniugale.
In questo modo si evita una certa duplicazione. Nel caso normale, senza rinuncia d’eredità, il coniuge e i figli partecipano alla prima devoluzione dell’eredità in qualità di eredi legali e di eredi protetti da porzione legittima. I figli erediteranno nuovamente alla morte del secondo coniuge. Tuttavia, alcuni degli oggetti dell’eredità sono cose che sono già state date al coniuge superstite nella prima devoluzione dell’eredità. Pertanto, se i discendenti si trovano in una situazione patrimoniale confortevole, possono risparmiare tempo e costi nella liquidazione grazie a questa rinuncia provvisoria. Ciò deriva dal fatto che devono affrontare la procedura di divisione ereditaria una sola volta e tra di loro per l’intero patrimonio di entrambi i genitori.
Se i figli non sono interessati a questa soluzione, tuttavia, i coniugi possono anche trovare un accordo simile senza dover fare affidamento sulla rinuncia dei figli all’eredità. In base alla disposizione speciale dell’art. 473 CC essi possono lasciarsi reciprocamente, in concorso con i discendenti comuni, l’usufrutto di tutta la porzione che competerebbe a questi. Possono farlo unilateralmente e quindi in modo modificabile nei rispettivi testamenti o registrarlo con reciproca forza vincolante in un (doppio) contratto di istituzione d’erede. Il risultato è lo stesso; il rinvio della divisione dei beni di cui i coniugi dispongono congiuntamente. Come già detto, questa possibilità esiste solo se ci sono discendenti congiunti di entrambi i coniugi.
Alternative: contratto di fine ereditaria e acconto della quota ereditaria
Come appena indicato, le persone che dovrebbero rinunciare a un diritto ereditario non sempre lo fanno di loro spontanea volontà e senza alcuna ricompensa. Così, ulteriori varianti progettuali possono fornire incentivi per partecipare a un regolamento vincolante.
In genere, i figli hanno bisogno di un sostegno finanziario da parte dei genitori soprattutto quando si avviano verso l’indipendenza. Che sia attraverso l’acquisto di una casa propria, la creazione di un’attività in proprio o in altri modi. In questi casi, è un’idea concordare una rinuncia d’eredità a titolo oneroso (il cosiddetto contratto di fine ereditaria). Anche in questo caso, qualcuno rinuncia definitivamente a un diritto di eredità in caso di morte. Tuttavia, riceve qualcosa in cambio; ad esempio un pagamento in denaro durante la vita del testatore. La rinuncia d’eredità può inoltre stabilire che i fratelli e le sorelle del rinunciante, ad esempio, beneficino della quota di eredità che si libera.
L’acconto della quota ereditaria (o il ricevimento anticipato di eredità) è diverso dalla rinuncia d’eredità a titolo oneroso. In caso di rinuncia completa d’eredità, il rinunciante cessa di essere erede. Nel caso dell’acconto della quota ereditaria il rinunciatario continua a essere erede, ma deve tenere conto delle devoluzioni in vita riguardo alla sua quota ereditaria. Poiché quindi non si rinuncia ancora a nessun diritto ereditario, il ricevimento anticipato dell’eredità non è considerato una rinuncia d’eredità e non è soggetto ai requisiti formali del contratto successorio.
Le donazioni inter vivos possono essere soggette a compensazione o riduzione. Gli eredi possono richiederle se a causa di una donazione in vita l’entità del loro lascito e quindi il valore della loro partecipazione si riduce al di sotto del livello consentito. Al fine di creare una garanzia definitiva, gli altri eredi devono, nel caso della rinuncia d’eredità a titolo oneroso di singoli eredi protetti da legittima, rinunciare al diritto di far valere eventuali pretese di compensazione o di riduzione nei confronti dei rinunciatari riguardo alla prestazione che hanno ricevuto per la rinuncia. Si tratta anche di una sorta di rinuncia d’eredità, poiché si rinuncia all’esecuzione dei diritti ereditari.