Che cos’è l’inventario fiscale?
Base per la determinazione delle imposte sulle successioni
L’inventario fiscale è solo uno dei diversi tipi di inventario che possono essere fatti dopo un caso di decesso. In particolare, deve essere distinto dall’inventario pubblico che gli eredi possono richiedere per ottenere un quadro dei beni e dei debiti lasciati loro dal defuntoper ottenere un quadro dei beni e dei debiti lasciati loro dal defunto. Sulla base di esso, possono accettare l’eredità con responsabilità limitata o illimitata, rinunciarvi o chiederne la liquidazione d’officio.
Come si può proteggere il patrimonio dell’eredità?
Il cosiddetto inventario di sicurezza serve a proteggere il patrimonio dell’eredità. Questo ha lo scopo di salvaguardare gli interessi degli eredi minori, assenti o posti sotto curatela e degli eredi sostituiti. Ogni erede e l’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) possono richiedere l’inventario di sicurezza se temono che i beni siano stati tolti illegalmente dall’eredità. L’inventario di sicurezza, come l’inventario fiscale, è soggetto al diritto cantonale, che può prevedere ulteriori casi di inventario obbligatorio.
Quando viene fatto un inventario fiscale?
L‘inventario fiscale non è ordinato su proposta degli eredi o di un’autorità di tutela, ma è richiesto d’ufficio dalle autorità fiscali cantonali dell’ultimo luogo di residenza del defunto. Per ragioni di efficienza, tuttavia, solo se è probabile che ci sia un debito d’imposta sulle successioni lo faranno. Si può fare a meno dell’inventario se le informazioni necessarie sono già disponibili altrove (ad es. si trovano in un inventario pubblico o di sicurezza) o se l’eredità non è ovviamente soggetta a tassazione per il suo basso valore o per la persona del destinatario. Le autorità fiscali possono vedere gli inventari pubblici o di sicurezza e completarli se necessario.
Come funziona l’inventariazione? Un esempio
La competenza, la procedura e gli obblighi delle parti variano e risultano dalle rispettive leggi fiscali cantonali. Nella legge sull’imposta sulle successioni e donazioni (ESchG) e nella legge fiscale (StG) si trovano le disposizioni del cantone di Zurigo. Qui di seguito è riportata una panoramica. L’attuazione concreta si basa sulla circolare della Direzione delle finanze alle autorità d’inventario sull’inventariazione in caso di morte (circolare).
L’autorità d’inventario dell’ufficio comunale delle imposte fa l’inventario fiscale nell’ultimo luogo di residenza del defunto entro due settimane dalla morte del defunto, di cui è informata dall’ufficio dello stato civile o dall’ufficio competente per le sepolture. Questo è di solito fatto per iscritto, eccezionalmente in una procedura orale. L’inventariazione può essere omessa in alcuni casi.
L’autorità deve includere nell’inventario della successione tutti i beni e i fatti fiscalmente rilevanti del defunto o del coniuge convivente e dei figli minori esistenti alla data del decesso.
Queste informazioni includono in particolare quanto segue:
- i dati personali della persona deceduta, compresa la data di nascita e di morte, il luogo di morte, il luogo di residenza e il luogo di origine; i dati personali del coniuge e dei figli sotto l’autorità parentale;
- la data del matrimonio o la registrazione dell’unione domestica nonché il regime dei beni;
- il nome del sindaco;
- le generalità delle persone presenti al momento dell’inventariazione;
- informazioni su altri eredi e legatari, su anticipazioni dell’eredità e donazioni nonché su testamenti e contratti successori;
- l’elenco dei beni compresi i debiti e, se del caso, i diritti e gli obblighi patrimoniali del defunto;
- il patrimonio della successione del de cuius, compresi i beni di cui terzi hanno diritto di usufrutto;
- le pretese assicurative derivanti dalla morte;
- l’eventuale reddito e sostanza non tassati del de cuius fino alla data del decesso.
Cosa devono fare gli eredi?
Gli eredi e i loro rappresentanti legali o testamentari sono obbligati a collaborare alla compilazione dell’inventario nella misura in cui devono fornire all’autorità d’inventario informazioni veritiere su tutte le circostanze fiscalmente rilevanti. Inoltre, devono permettere all’autorità di ispezionare tutti i libri, documenti, carte d’identità e registri essenziali, così come i locali e i contenitori. Gli oggetti non inventariati devono essere dichiarati alle autorità entro dieci giorni dalla loro scoperta. Anche terzi che avevano relazioni di natura finanziaria con il defunto sono obbligati a fornire informazioni al riguardo. Questo riguarda, per esempio Creditori e debitori, fiduciari, gestori patrimoniali o banche, ma anche datori di lavoro, assicurazioni, partner commerciali o consoci. L’inventario viene controllato dal dipartimento finanziario e corretto se necessario.
Cosa succede se non adempite ai vostri obblighi?
Se le persone summenzionate non adempiono ai loro obblighi procedurali o se la base di valutazione non può essere determinata con precisione a causa della mancanza di documenti affidabili, le autorità fiscali effettuano una tassazione a loro discrezione. Il patrimonio imponibile viene in questo caso stimato e tassato sulla base dei dati disponibili (es. iscrizioni nel registro, atti pubblici o dichiarazioni dei redditi pregresse del defunto).
In caso di violazione colposa degli obblighi procedurali da parte del contribuente, possono essere inflitte multe fino a CHF 10’000, e in caso di evasione fiscale, le sanzioni possono anche superare questo importo (§ 234 e seguenti StG). Gli eredi sono solidalmente responsabili dei debiti fiscali del defunto, in particolare quelli derivanti da redditi o sostanza non correttamente dichiarati dal defunto. Gli è riservato il diritto di autodencuncia senza alcuna sanzione (§ 235 cap. 3 StG).
Come viene valutata e inventariata la successione?
La data rilevante per la valutazione degli attivi e dei passivi dei beni della successione è normalmente la data della morte del defunto.
I beni immobili sono di solito inventariati sulla base del valore di mercato o, nel caso di terreni agricoli e forestali, sulla base del valore fiscale ufficialmente stimato grazie al valore del reddito. Il patrimonio aziendale e le quote di società di persone sono valutate sulla base dei loro valori contabili più le riserve occulte. Contanti, metalli preziosi, titoli e altri investimenti di capitale sono contati e valutati al valore corrente o valore di mercato, le polizze assicurative all’importo della prestazione in scadenza (valore di riscatto). Devono essere elencati anche altri beni come opere d’arte, collezioni di ogni genere, antiquariato, gioielli, barche, ecc. che non sono già stati registrati e che superano i 10.000 CHF. Se necessario, il loro valore è determinato da una perizia. Le suppellettili domestiche e gli effetti personali non devono essere dichiarati.
I debiti sono dimostrati sulla base di ricevute che dimostrano l’esistenza dei debiti alla data del decesso. Devono essere indicati il tipo di debito, il nome e l’indirizzo del creditore, il tasso di interesse e l’importo dovuto, nonché le eventuali garanzie prestate per il debito.
Si prega di prestare attenzione a quanto segue
- In qualità di erede o legatario, non dovete richiedere l’inventario fiscale. L’autorità fiscale cantonale competente redige d’ufficio l’inventario fiscale.
- Come erede, siete obbligati a partecipare all’inventario. Se violate questo vostro dovere, rischiate una multa.
- Assicuratevi sempre di dichiarare correttamente le vostre imposte, poiché le violazioni possono portare a conseguenze legali.
Le autorità fiscali cantonali o comunali valutano l’imposta sulle successioni sulla base di un inventario fiscale separato o completano inventari della successione già esistenti. Competenza e procedure si basano sulla legislazione fiscale cantonale. Gli eredi e alcuni terzi sono obbligati a partecipare all’inventarizzazione e possono essere multati per inadempienze. A seconda della loro natura, gli attivi e i passivi del patrimonio sono scritti nell’inventario fiscale al loro valore fiscale (calcolato sulla base del valore di mercato, di reddito, contabile o di stima).
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